Domande frequenti
Le risposte dei professionisti
Quanto costa l’assistenza legale?
Le tariffe e i costi dell’assistenza legale, come previsto dal Codice Deontologico, sono sottoposti al cliente tramite un preventivo.
La parcella, prima dell’inizio dell’attività, è oggetto di approvazione e sottoscrizione da parte dell’avvocato e del cliente.
Le modalità ed i termini di pagamento potranno essere concordati in base alle specifiche necessità di ciascun cliente.
Quale tipo di assistenza fornisce l’avvocato nelle questioni condominiali?
Il nostro Studio si occupa sia della redazione che della modifica di regolamenti condominiali. Inoltre fornisce assistenza in caso si voglia procedere con l’impugnazione di delibere condominiali o revocare l’incarico dell’amministratore di condominio per gravi inadempimenti, oltre all’eventuale richiesta di risarcimento di danni.
Lo Studio Legale ha maturato esperienza ultraventennale anche nelle questioni inerenti alle azioni a tutela della proprietà e del possesso, della violazione delle distanze tra costruzioni, alberi, siepi, finestre e luci.
Posso rivolgermi al vostro studio per la redazione di un contratto di locazione?
Gli avvocati dello Studio Legale Paparo – Ortoleva & Associati possono assisterti nella scelta del contratto di locazione che meglio si adatta alle tue esigenze e nella sua redazione.
È ancora necessario rivolgersi a un avvocato per divorziare?
La legge n°132 del 2014 ha introdotto la possibilità di separarsi e divorziare recandosi presso il Comune di residenza di uno dei due coniugi, senza che sia obbligatoria la presenza di un avvocato. Per poter procedere in tal senso devono sussistere le seguenti condizioni: la coppia non deve avere figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti; nell’accordo di divorzio non devono esservi atti di trasferimento patrimoniale. Il costo è di € 16,00.
Si consideri, tuttavia, che a meno che entrambi i coniugi non siano economicamente autosufficienti, in presenza di un coniuge debole è sempre consigliabile rivolgersi ad un legale al fine di comprendere quali sono i diritti e gli obblighi nascenti dalla separazione o dal divorzio e, quindi, disporre di maggiori strumenti per poter giungere ad un accordo equo.
Ho avuto un incidente stradale e l’assicurazione non mi risarcisce. Devo rivolgermi a un avvocato?
Se il cittadino non riesce ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in caso di sinistro stradale, non vi è altra alternativa che quella di rivolgersi ad un avvocato. Lo Studio Legale Paparo – Ortoleva & Associati fornisce la propria assistenza sia nella fase stragiudiziale, finalizzata a trovare un accordo per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal cliente, sia in sede giudiziale, in caso di esito negativo delle trattative. All’occorrenza lo Studio potrà indirizzare il cliente verso medici legali di comprovata esperienza che valutino la gravità delle lesioni subite e la presenza di postumi invalidanti, in modo da poter tutelare al meglio ogni suo diritto.
Ho avviato un giudizio con l’assistenza di un avvocato, ma non sono soddisfatto dell’attività prestata. Posso revocare il mandato e rivolgermi ad un altro legale?
Il codice civile all’art. 2237 riconosce al cliente la possibilità di recedere dal contratto d’opera intellettuale (qual è quello con l’avvocato) in qualsiasi momento, con gli unici obblighi per il cliente di rimborsare al professionista le spese sostenute e di pagargli il compenso per l’opera effettivamente svolta. Non è invece previsto alcun obbligo di rimborso del “mancato guadagno”, previsto invece nel caso dell’appalto.
Cosa sono i contratti o accordi di convivenza?
I contratti di convivenza sono accordi con cui una coppia di fatto (sia eterosessuale che omosessuale), regolarmente registrata all’anagrafe del Comune di residenza, fissa le regole della propria convivenza.
Gli accordi possono riguardare esclusivamente gli aspetti patrimoniali della coppia, salvo alcuni specifici aspetti personali (quali la facoltà di assistenza reciproca in tutti i casi di malattia fisica o psichica o di compromissione della capacità di intendere e di volere di una delle parti, o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno).
Non esiste una tipologia standard di accordo di convivenza: esso deve essere redatto sulla base delle effettive esigenze della coppia. In generale, gli accordi possono disciplinare i più svariati aspetti patrimoniali, quali, ad esempio: il luogo nel quale i partners intendono stabilire la residenza comune; le modalità di partecipazione alle spese comuni (eventualmente anche attraverso lo svolgimento di attività lavorativa domestica); i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza (i conviventi hanno come regime patrimoniale la separazione dei beni, ma possono optare per il regime della comunione); le modalità di uso dell’abitazione comune; le modalità di contribuzione al mantenimento dei figli nati dalla coppia o dei figli del convivente.
L’accordo può disciplinare anche le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza.
Occorre ricordare che con la stipula di un contratto di convivenza sorgono veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti. Ciò significa che nel caso in cui uno dei due partners dovesse violare gli impegni assunti, l’altro avrà il diritto di agire per ottenere l’adempimento dell’accordo, oltre al risarcimento dei danni.
Il contratto di convivenza deve essere sottoscritto da entrambe le parti davanti ad un avvocato o ad un notaio che ne attesti la conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico.
Una volta stipulato il contratto, il professionista provvederà, entro i dieci giorni successivi, a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi affinché il contratto venga iscritto nei registri dell’anagrafe.
La modifica del contratto o la sua risoluzione deve anch’essa essere fatta in forma scritta tramite una scrittura privata o un atto pubblico.
La legge stabilisce che il contratto di convivenza si risolve per:
– accordo delle parti;
– recesso unilaterale (i partners possono riservarsi la facoltà di recesso, che potrà essere totalmente libero, subordinato al verificarsi di determinati eventi o condizioni, gratuito o essere subordinato al pagamento, all’altra parte, di un corrispettivo – c.d. multa penitenziale);
– matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
– morte di uno dei contraenti.
L’avvocato è sempre necessario per stare in giudizio?
Nel nostro paese è obbligatorio farsi assistere da un avvocato in una causa, ad eccezione che per i giudizi di valore inferiore ad euro 1.100,00 innanzi al Giudice di Pace, per le cause di opposizione contro le ordinanze – ingiunzione emesse ai sensi della legge n. 689/1981 e per alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione avanti il Tribunale (ad esempio nell’ipotesi in cui si richieda la nomina di un amministratore di sostegno per un famigliare).
Ho ricevuto un invito ad un procedimento di mediazione / ho necessità di avviare un procedimento di mediazione. Sono obbligato a farmi assistere da un avvocato?
Si, con le modifiche apportate dal D.L. n. 69/2013, l’assistenza del legale è obbligatoria per tutta la durata della mediazione.
Che cos’è il diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo?
La legge 89/2001 (c.d. “Legge Pinto”) stabilisce che chi è stato parte di un processo di qualsiasi genere (civile, penale, amministrativo, ecc.) che si è protratto nel tempo per un periodo eccessivo (“irragionevole”), può ottenere il risarcimento del danno per l’ingiusta attesa, che consiste in una somma di denaro mediamente non inferiore a € 400,00 e non superiore a € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine “ragionevole”. La legge stabilisce altresì, per specifiche ipotesi, un importo maggiore o minore, che non può comunque superare il valore della causa o quello del diritto accertato dal giudice, se inferiore.
La durata “ragionevole” del processo è stabilita in tre anni per il primo grado del giudizio, due anni in secondo grado e un anno nel giudizio di legittimità. Per i procedimenti di esecuzione forzata e per le procedure concorsuali, i termini di ragionevole durata sono, rispettivamente, di tre e sei anni.
In deroga ai parametri appena richiamati, si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
Il diritto all’equa riparazione spetta a tutte le parti processuali, indipendentemente dall’esito della causa. Non può tuttavia essere concesso un indennizzo (art. 2, comma 2-quinquies, L. 24/03/2001, n. 89):
– in favore della parte soccombente condannata per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
– nel caso in cui il Giudice abbia accolto la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa a norma dell’art. 91, comma 1, c.p.c.;
– quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta formulata dal mediatore nel corso del procedimento di mediazione ex art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010;
– nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;
– quando l’imputato non ha depositato l’istanza di accelerazione del processo penale nei 30 giorni successivi al superamento dei termini ex art. 2-bis;
– in ogni caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato un’ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento;
– quando, per effetto del pregiudizio, la parte ha conseguito dei vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo.
La proposizione della domanda di equa riparazione è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti:
– irragionevole durata del processo;
– attuazione dei rimedi preventivi individuati all’art. 1-ter, L. 24/03/2001, n. 89;
– esistenza di un danno;
– nesso causale tra l’irragionevole durata del processo ed il danno.
La domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.
Per poter far valere il diritto all’equa riparazione occorre rivolgersi a un avvocato, che predisporrà un ricorso da presentare alla Corte di Appello territorialmente competente.
Il Presidente della Corte d’Appello o un diverso magistrato designato, deve pronunciarsi sulla domanda di equa riparazione entro il termine ordinatorio di 30 giorni dal deposito del ricorso.
Lo Studio fornisce assistenza nel diritto commerciale? In quali questioni è opportuno rivolgersi ad un legale?
Lo studio assiste l’azienda per la risoluzione delle questioni più varie. Occorre sempre ricordare che la figura dell’avvocato risulta fondamentale non soltanto una volta insorta una lite, ma anche in fase preventiva, per analizzare le possibili implicazioni legali delle diverse attività ed evitare l’insorgenza di questioni successive.
Posso rivolgermi al vostro studio per essere assistito in caso di crisi d’impresa?
In caso di crisi di impresa gli avvocati dello Studio Legale Paparo – Ortoleva & Associati supportano l’imprenditore nell’individuazione di opportunità di risanamento e lo assistono nella loro attuazione.
Posso portare in detrazione/deduzione la fattura dell’avvocato?
Se la prestazione dell’avvocato è resa nei confronti di imprese e professionisti ed è inerente alla produzione del reddito di impresa/lavoro autonomo, è possibile detrarre l’IVA ed il costo della fattura, al pari di qualsiasi altra spesa inerente l’attività di impresa/professione, in conformità al regime fiscale adottato. Al contrario, per il cliente privato attualmente non è previsto alcun meccanismo di detrazione delle spese legali.
Devo recuperare un credito: quali sono le alternative possibili?
Lo Studio ha maturato un’esperienza pluriennale nel recupero dei crediti, anche in ambito internazionale, fornendo assistenza ai creditori sia in sede stragiudiziale che giudiziale. Sia in un caso che nell’altro, siamo soliti effettuare una valutazione preliminare in ordine alla solvibilità del debitore, al fine di evitare al cliente di sostenere i costi di un’azione legale che possa in concreto risultare infruttuosa.
Ho avviato un giudizio con l’assistenza di un avvocato, ma non sono soddisfatto dell’attività prestata. Posso revocare il mandato e rivolgermi ad un altro legale?
Il codice civile all’art. 2237 riconosce al cliente la possibilità di recedere dal contratto d’opera intellettuale (qual è quello con l’avvocato) in qualsiasi momento, con gli unici obblighi per il cliente di rimborsare al professionista le spese sostenute e di pagargli il compenso per l’opera effettivamente svolta. Non è invece previsto alcun obbligo di rimborso del “mancato guadagno”, previsto invece nel caso dell’appalto.