Differenza tra separazione e divorzio

Con la separazione legale i coniugi sospendono gli effetti del matrimonio, con il divorzio pongono fine al matrimonio.

Cosa si intende con separazione, cosa si intende con divorzio e quali sono gli effetti di ciascuno di essi?

All’interno dell’articolo una panoramica sulle differenze tra separazione e divorzio:

  1. Differenza tra separazione e divorzio
  2. Divorzio e separazione: quali sono gli effetti?
  3. Assegno divorzile: in cosa consiste
  4. Separazione e divorzio con figli
  5. Procedure alternative a quella innanzi al Tribunale

Differenza tra separazione e divorzio

Con la separazione legale i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell’attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.

Con il divorzio, viceversa, i coniugi pongono fine al matrimonio, quando contratto con solo rito civile, ovvero, qualora celebrato con rito concordatario, e venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita, ne procurano la cessazione degli effetti civili.

Sia in caso di separazione che in caso di divorzio, i coniugi possono seguire due percorsi alternativi, a seconda che fra gli stessi vi sia o meno consenso:

  • percorso consensuale e congiunto: quando c’è accordo dei coniugi su tutte le condizioni da adottare ed allora gli stessi proporranno il ricorso in maniera congiunta; 
  • percorso giudiziale: quando l’accordo non vi sia ed allora il ricorso dovrà essere presentato da uno dei due nei confronti dell’altro.

Alla procedura di divorzio i coniugi potranno accedere solo una volta trascorsi sei mesi dalla separazione o, nel caso questa sia intervenuta giudizialmente, dopo dodici mesi.

Il termine decorre dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale. Per la decorrenza del termine, occorre sia intervenuto il provvedimento di omologa da parte del Tribunale.

Il divorzio può quindi essere richiesto:

  • in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice;
  • in caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice;

Divorzio e separazione: quali sono gli effetti?

Il primo e più immediato effetto patrimoniale della separazione è, se adottato al momento delle nozze, lo scioglimento del regime di comunione dei beni.

A seguito del divorzio i coniugi possono contrarre nuove nozze e la donna perde il cognome del marito.

Con il divorzio vengono meno anche i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio (artt. 51, 143, 149 c.c.), cessa la destinazione del fondo patrimoniale e viene meno la partecipazione dell’ex coniuge all’impresa familiare.

La sentenza di divorzio e, prima di questa, quella di separazione (ove intervenuta giudizialmente), potrà anche statuire in punto di:

  • questioni patrimoniali (compreso eventuale assegno di mantenimento per figli e/o coniuge);  
  • assegnazione dell’abitazione familiare (decisione che prescinde da chi sia effettivo proprietario/a del bene);
  • affidamento della prole.

La sentenza di divorzio non necessariamente ricalcherà quanto statuito dal Tribunale in sede di separazione.

Il divorzio determina l’esclusione di ciascuno dei coniugi dalla linea successoria dell’altro mentre, in caso di decesso di uno dei due, quello superstite, sia in caso di separazione che di divorzio (salvo, in quest’ultimo caso, se sia intervenuta liquidazione con assegno una tantum), ha diritto alla pensione di reversibilità.

Assegno divorzile in cosa consiste

L’assegno divorzile trova ragione nello scioglimento del vincolo matrimoniale ed ha, quindi, natura diversa dall’assegno di mantenimento e da quello alimentare eventualmente concessi in sede di separazione, che presuppongono invece l’esistenza e la persistenza del rapporto coniugale.

L’assegno divorzile svolge finalità assistenziale con la quale può concorrere, in certi casi, quella compensativa derivante dall’eventuale maggior apporto del coniuge percipiente al menage familiare in costanza di matrimonio.

Qualora, ricorrendone i presupposti, detto assegno sia liquidato in un’unica soluzione viene meno qualunque diritto della parte che lo ha ricevuto, compreso quello al percepimento dell’eventuale pensione di reversibilità.

L’assegno si estingue al momento in cui colui che lo percepisce passa a nuove nozze o in caso di decesso o fallimento di chi è tenuto a versarlo.

L’importo dell’assegno, per legge, deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.

Qualora l’obbligato non versi l’importo stabilito è possibile agire esecutivamente nei suoi confronti.

Il coniuge divorziato potrà ricevere una quota di eredità solo se è titolare dell’assegno alimentare o dell’assegno divorzile, purché questi non siano stati versati in un’unica soluzione.

Separazione e divorzio con figli

L’affidamento dei figli in caso di divorzio, così come per il caso della separazione, è di norma congiunto.

I figli minori hanno quindi il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere da questi cura, educazione ed istruzione e di conservare rapporti con gli ascendenti e con i parenti di entrambi.

Il giudice determina inoltre i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione della prole.

Il coniuge eventualmente affidatario in via esclusiva avrà la potestà sui figli oltre all’amministrazione e l’usufrutto legale sui loro beni.

Il giudice può anche stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni, da versare a loro direttamente, quando non abbiano adeguati redditi propri.

L’art. 155-quater del codice civile stabilisce che l’interesse dei figli è anche determinante per stabilire a quale dei coniugi sarà assegnato il godimento della casa familiare.

Sia nel caso di divorzio consensuale che di separazione consensuale, il procedimento si svolgerà più celermente, essendo sufficiente la sola comparizione dei coniugi per il tentativo di conciliazione.

Per la separazione consensuale tra i coniugi non è generalmente richiesta la presenza e l’assistenza di un avvocato, presenza viceversa necessaria, salva l’accezione di qualche ufficio giudiziario, nel procedimento di divorzio.

Procedure alternative a quella innanzi al Tribunale

La coppia sposata che voglia separarsi, oppure la coppia già separata che voglia divorziare, può oggi farlo anche in Comune (ufficio di stato civile). Ciò, tuttavia, a condizione che non vi siano figli minorenni o, se maggiorenni, non autosufficienti, oppure portatori di handicap o incapaci e che la coppia abbia raggiunto pieno accordo su ogni aspetto della separazione. Escluso qualsivoglia accordo in termini di trasferimenti patrimoniali. L’accordo può invece contenere anche patti aventi ad oggetto l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile.

Per coloro che vogliano separarsi consensualmente, ma che non si trovano nelle condizioni appena elencate, la legge prevede, oltre al ricorso al Tribunale, quello alla “negoziazione assistita”.

Trattasi, anche in questo caso, di procedura relativamente nuova alla quale può essere dato seguito innanzi ai difensori dei due coniugi e con il patrocinio degli stessi.

Come per la separazione e il divorzio in Comune, anche alla negoziazione assistita, tuttavia, si può accedere solo a condizione che vi sia il completo accordo delle parti su tutti gli aspetti, personali e patrimoniali, dello scioglimento del vincolo.

A differenza della separazione e del divorzio in Comune, la procedura di negoziazione assistita può essere effettuata anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Se ci sono minori o maggiorenni bisognosi di tutela, l’accordo è vagliato dal P.M il quale dovrà autorizzarlo.

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