La tutela dei diritti del genitore sociale (ex “patrigni” o ex “matrigne”) affezionati ai propri “figliastri”

Quando finisce la convivenza il genitore sociale come può tutelare i propri diritti? Leggi qui

Le persone che in passato venivano chiamate “patrigni” o “matrigne” con accezione fortemente negativa tanto da richiamare alla mente figure ostili, perfide e cattive, si sono trasformate nel tempo in persone migliori.

Nelle attuali possibili molteplici diverse realtà familiari, sono sempre più spesso persone “amabili e gentili”, che con pazienza, coraggio, costanza e delicatezza riescono a diventare dei punti di riferimento autorevoli per i figli dei propri compagni conviventi, senza neppur tentare di sostituirsi ai genitori biologici.

Oggi sono chiamate “genitori sociali” o “terzi genitori” senza alcuna sfumatura spregiativa.

Quando finisce la convivenza come può tutelarsi il genitore sociale?

Cosa succede in ipotesi in cessazione della relazione sentimentale tra due compagni conviventi, di cui uno è il genitore sociale del figlio dell’altro?

L’ex convivente, che è solo il “genitore sociale” del figlio minorenne dell’altro ex convivente, non ha nessun diritto verso detto bambino, con cui ha convissuto (talvolta per molti anni) e per il quale è diventato un punto di riferimento autorevole (talvolta più del genitore biologico), e molto spesso viene escluso dalla vita di detto bambino, in modo contrario all’interesse di quest’ultimo.

In caso di separazione tra conviventi di fatto l’ex convivente genitore biologico o adottivo del minorenne per il quale l’altro ex convivente è il genitore sociale, tiene spesso condotte volte ad escludere quest’ultimo dalla vita del figlio, in dispregio dei sentimenti dell’ex convivente (e talvolta anche solo per ferirlo) e comunque in evidente contrasto all’interesse del figlio stesso. 

Ogni bambino ha, infatti, non solo l’interesse, ma addirittura il diritto di vivere nel cosiddetto “habitat” in cui è cresciuto (inteso non solo come abitazione ma anche come relazioni sociali), salvo un diverso e superiore interesse comunque da dimostrare.

Ne consegue che ogni bambino ha anche il diritto di mantenere e conservare il rapporto stabile e significativo di natura pseudo “genitoriale” formatosi con il genitore sociale, nonostante la volontà contraria del genitore biologico.

Ne consegue, altresì, che non può che essere meritevole di tutela anche l’interesse del genitore sociale al mantenimento del rapporto stabile e significativo di natura pseudo “genitoriale” formatosi con il figlio minorenne dell’ex convivente.

Nel nostro attuale ordinamento il genitore sociale non ha il diritto di far valere in giudizio detto proprio interesse, ma può cercare di tutelarlo e soddisfarlo di riflesso, ossia rivolgendo al Pubblico Ministero segnalazioni e richieste, affinchè sia quest’ultimo ad attivare un procedimento giudiziario nell’interesse del minore per far valere il diritto del minore al mantenimento del predetto rapporto stabile e significativo di natura “pseudo genitoriale”.

Non vi è, pertanto, un vuoto di tutela per il genitore sociale.

A detta conclusione si perviene in quanto sebbene la tutela prevista dall’art 337 ter cod civ. per il rapporto strettamente genitoriale e familiare sia inapplicabile al genitore sociale, quest’ultimo può utilizzare gli effetti delle residuale tutela prevista dall’art 333 cod civ contro le condotte pregiudizievoli per il minore, rivolgendosi al Pubblico Ministero, in base all’art 336 cod. civ..

Secondo quanto dispone l’art 337 ter, comma primo, del Codice Civile “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 

Per realizzare la finalità indicata nel primo comma nei procedimenti di cui all’art 337 bis c.c. il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”.

Il genitore sociale non è né un ascendente, né un parente del minore ed il rapporto significativo che vorrebbe tutelare non è strettamente genitoriale, né strettamente familiare, essendo solo pseudo genitoriale o pseudo familiare.

Il genitore sociale non ha quindi legittimazione attiva in un procedimento ex art 337 ter c.c., ossia non ha il diritto di agire in giudizio per chiedere i provvedimenti ivi previsti. 

Il predetto rapporto di natura sostanzialmente simile a quella genitoriale e familiare, in quanto formatosi negli anni in un contesto simile a quello familiare, in cui la figura del genitore sociale è stata percepita dal minore come riferimento affettivo primario, può trovare tutela solo nell’art 333 del Codice Civile, secondo cui, “quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’art 330 c.c. (ossia la decadenza dalla responsabilità genitoriale, corrispondente alla potestà genitoriale prima della Riforma del 2013 e alla patria potestà prima della Riforma del 1975), ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento”, e, secondo quanto precisato dall’art 336 del Codice Civile, “sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato”.

In conclusione il genitore sociale potrà segnalare al Pubblico Ministero la condotta pregiudizievole per il minore, consistente nell’escludere quest’ultimo dalla sua vita, nella speranza di sensibilizzare il Pubblico Ministero e di convincerlo ad agire, nell’interesse supremo del minore al mantenimento del rapporto con il genitore sociale, affinchè vengano adottati tutti quei “provvedimenti convenienti” idonei a soddisfarlo.

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