La vacanza rovinata: diritti

Quando la vacanza è rovinata è possibile chiedere un risarcimento? Lo prevede l’art. 47 del D. Lgs. 79/2011, noto come Codice del Turismo.

Per mesi ho fatto economia e messo da parte tutti i risparmi possibili per riuscire a tradurre in realtà tutte le meraviglie decantate nella patinata brochure che ho fra le mani e che non passa sera non mi riguardi con aria sognante.

Palme, spiagge bianchissime, mare di un azzurro abbagliante e bungalow da sogno. Arrivo e mi ritrovo dinanzi ad un enorme cantiere in attività. Sulla spiaggia mezzi meccanici in movimento, le poche palme completamente imbiancate dalla polvere dei lavori e gli alloggi, impolverati anch’essi, privi di aria condizionata. Se a non tutti è capitato di vivere una così orribile esperienza, certo a tutti è capitato quantomeno di sentir parlare di persone alle quali – disgraziate loro – è viceversa capitato.

Il sogno di una vita, infranto. Cosa accade? Al rientro posso far valere qualche diritto? Di che natura? Per quale ammontare? Verso chi? 

L’art. 47 del D.Lgs. 79/2011 (meglio noto come Codice del Turismo), prevede che il turista possa chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. 

Il detto articolo, così testualmente recita: “Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta., qualora l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 del codice civile”. 

Si tratta di una tipologia di danno che contempla non solo la perdita patrimoniale (ad es. rimborso dei costi sostenuti), ma anche e soprattutto quella non patrimoniale, ovverosia quella correlata al patimento conseguente la vacanza rovinata, la quale ultima trova la sua tutela nell’art. 2059 cc a mente del quale: “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”

In sostanza, le occasioni di svago e di relax sono fatte rientrare negli interessi non patrimoniali, risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c. che ammette il risarcimento di qualunque lesione non economica posta a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.

La prova

La prova dell’inadempimento del tour operator di turno, spetta al turista che lo eccepisce. Ogniqualvolta si invochi il diritto al ristoro da vacanza rovinata, si dovrà dunque dare prova, oltre che dell’esistenza del contratto di viaggio, anche delle circostanze dell’inadempimento del tour operator senza che, al riguardo, esista limite. Ci si potrà così avvalere di foto piuttosto che di filmati ed ancora di testimonianze. Al tour operator l’onere di dimostrare il contrario.

La contestazione, scritta, dovrà essere mossa da subito al fine di porre l’organizzatore o il suo rappresentante sul posto oppure l’accompagnatore del gruppo di porre rimedio al problema denunciato (art. 49 Cod. Tur.). Essa potrà inoltre essere presentata, a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento, nel termine di 10 giorni dal rientro dal viaggio. Tale termine, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. 297/2011), non rappresenta un termine di decadenza dal diritto ad essere risarciti. Di conseguenza, la contestazione potrà anche essere successiva sempre che, ovviamente, non superi il termine prescrizionale di un anno dal rientro dal viaggio (per danni alle cose) e di tre anni (per danni alla persona). Il termine prescrizionale sarà, viceversa, di 18 o 12 mesi nel caso la contestazione attenga al servizio di trasporto e a seconda che si invochino danni alla persona (18 mesi) o alle cose (12 mesi).

La quantificazione

Non sempre può parlarsi di vacanza rovinata, non, ad esempio, tutte quelle volte in cui l’inadempimento si sia sostanziato in un semplice disservizio. In questi ultimi casi il risarcimento dovuto non potrà mai superare il valore del disservizio subito.

Negli altri casi occorrerà distinguere i danni che attengono alla persona da quelli che non la riguardano.

Per questi ultimi vale il principio del provato: il turista avrà diritto cioè a vedersi rimborsate tutte le spese sostenute in relazione al viaggio e alla vacanza nel suo complesso. Fondamentale, in questo caso, sarà poter disporre di prove documentali quali scontrini, ricevute di spesa varie e costi del viaggio. I danni alla persona (quelli comunemente noti come “danni morali”) saranno viceversa liquidati, dal giudice adito, e secondo la discrezionalità di questi, in via equitativa, avuto riguardo, quanto ai parametri, alla tabella unica per la determinazione del risarcimento del danno biologico (tabella unica nazionale). È bene precisare che al di sotto della soglia minima di disagio e danno, non è previsto alcun risarcimento, in quanto ciò contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi professionista-consumatore. Pertanto spetterà al giudice, caso per caso, individuare il superamento o meno di tale soglia, costituita dalla finalità turistica.

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