L’esdebitazione è un istituto recepito dal nostro ordinamento nel 2012 (legge 27 gennaio 2012, n. 3 titolata “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi di sovraindebitamento”) e, dunque, di recente introduzione. Tramite questo strumento, a tutti quei soggetti non suscettibili di essere dichiarati falliti, è offerta la possibilità di proporre ai propri creditori un piano di rientro, osservato il quale tutti i debiti contratti risulteranno assolti e cancellati.
Trattasi, dunque, di istituto attivabile sia dai piccoli imprenditori (es professionisti, artigiani, commercianti ecc) che da quei privati cittadini (consumatori) che abbiano assunto debiti non nell’esercizio di un’impresa.
Le possibili procedure, in sostanza, sono 3:
- il cd accordo del debitore, riservato a quei soggetti che svolgono attività imprenditoriale ma che sono esclusi dalla legge fallimentare. Perché tale accordo possa avere il via e divenire operativo occorre l’assenso di un numero di creditori che rappresenti almeno il 60% dei crediti);
- il cd piano del consumatore, riservato ai consumatori. Per poter accedere a tale procedura, il soggetto deve risultare “meritevole” e non aver quindi contratto debiti in maniera sproporzionata rispetto alle potenzialità del suo patrimonio. I creditori non danno un parere vincolante, ma possono essere ascoltati e possono presentare delle contestazioni. Se il debitore non rispetta il piano approvato, scatterà automaticamente la procedura di liquidazione del patrimonio.
- la liquidazione del patrimonio, riservata a tutti quei soggetti che intendano vendere tutti i propri beni per onorare i propri debiti e soddisfare i propri creditori. È, questa, la procedura meno praticata prevedendo, appunto, la liquidazione dell’intero patrimonio del debitore, ancorché al netto delle (sole) risorse necessarie al mantenimento della propria famiglia. Attivando tale procedura, i debiti che non possono essere onorati si estinguono.
Essendo istituto che mira a liberare il debitore da ogni gravame verso l’esterno, l’esdebitazione, al suo esito, consente a colui che se ne è avvalso una sorta di riabilitazione economica.
La procedura si svolge in due fasi, la prima di competenza di un OCC (organismo di composizione della crisi) e la seconda di competenza del Tribunale-Sezione Fallimentare deputato ad emanare il provvedimento finale.
In riferimento alla prima fase, il soggetto interessato può ricorrere direttamente ad un OCC tra quelli iscritti nel registro ufficiale presso il Ministero della Giustizia, oppure chiedere al Tribunale di nominarne uno. In quest’ultimo caso la richiesta di nomina dovrà essere presentata alla cancelleria della volontaria giurisdizione.
La seconda fase, che interessa la cancelleria fallimentare, concerne la presentazione da parte dell’OCC di tutti i documenti necessari all’ottenimento del provvedimento del giudice.
Il soggetto sovraindebitato che intenda ricorrere direttamente ad un OCC di cui al registro ufficiale tenuto dal Ministero della Giustizia, si recherà presso la sede dell’OCC prescelto al fine di esporre la propria situazione debitoria e concordare la modalità di accesso alla procedura più confacente al proprio caso; compito dell’OCC è validare con una relazione l’esposizione debitoria, da allegare ai documenti necessari per accedere alla procedura.
Successivamente, dovrà essere presentato ricorso presso la cancelleria fallimentare del Tribunale della città in cui risiede il soggetto interessato. Ricevuta la documentazione, il giudice delegato fissa un’udienza alla quale, previamente comunicata all’interessato ed all’OCC, questi ultimi possono partecipare. Il giudice delegato, all’esito dell’udienza e dell’esame della documentazione, dispone in merito. A questo punto il soggetto dovrà mettere in esecuzione il programma presentato.
L’omologazione da parte del Tribunale sarà vincolante per tutti i creditori.