Danni procurati a scuola all’alunno e/o dall’alunno: chi paga?

Una volta che l’allievo vede accolta la sua domanda di iscrizione presso un presidio scolastico, scatta l’obbligo in capo a questo di vigilare sulla sua sicurezza e incolumità sia all’interno della struttura che delle aree pertinenziali. Trattasi di una duplice forma di responsabilità: contrattuale, se la domanda è fondata sull’inadempimento dell’obbligo di vigilare o di […]

Una volta che l’allievo vede accolta la sua domanda di iscrizione presso un presidio scolastico, scatta l’obbligo in capo a questo di vigilare sulla sua sicurezza e incolumità sia all’interno della struttura che delle aree pertinenziali.

Trattasi di una duplice forma di responsabilità: contrattuale, se la domanda è fondata sull’inadempimento dell’obbligo di vigilare o di tenere o non tenere una determinata condotta; extracontrattuale, se la domanda è fondata sulla generale violazione di non recare danno ad altri. 

Il presidio risponderà e sarà responsabile anche in ragione di danni conseguenti ad attività od omissioni dei propri dipendenti.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, essendo duplice la natura della responsabilità scolastica, contrattuale ed extracontrattuale a seconda che la stessa scaturisca da mancato adempimento dell’obbligazione assunta ovvero da illecito aquiliano, ne deriva che il danneggiato ha facoltà di scegliere se chiamare al risarcimento dei danni la scuola in ragione di una sola delle due responsabilità o di entrambe contemporaneamente.

Quanto alla prova, all’attore sarà sufficiente dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre competerà all’altra parte dimostrare che l’evento dannoso si sia determinato senza una causa ad essa e/o al suo personale imputabile.

Le responsabilità civilistiche connesse all’obbligo di vigilanza sugli alunni (ex artt. 2047 e 2048 c.c.), vanno integrate con il dettato di cui all’art. 61 della l. n. 312/1980, secondo il quale “la responsabilità patrimoniale del personale (direttivo), docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.

Mentre l’obbligo di vigilanza grava sul personale docente e ausiliario, gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia fanno capo, invece, al dirigente scolastico (es organizzativi, di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici ecc). 

Sussiste responsabilità del presidio sia per danni provocati dall’alunno che per danni provocati all’alunno.

In quest’ultimo caso (salvo sporadica giurisprudenza di segno opposto), la responsabilità è considerata di natura contrattuale, derivante, cioè, dal solo fatto dell’iscrizione dell’alunno alla struttura scolastica 

Nel primo caso, con sentenza n. 7454/1997 resa a sezioni unite, la Corte di Cassazione ha esteso la responsabilità degli insegnanti anche ai danni provocati dall’alunno su se stesso in quanto espressione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione (se l’insegnante deve rispondere dei danni provocati da un alunno ad altro alunno, non potrebbe non rispondere dei danni provocati dall’alunno su se stesso). Con successiva sentenza n. 9346/2002 sempre a sezioni unite, tuttavia, la Corte di Cassazione ha sancito che la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c., deve ritenersi operante solo nel caso di danno cagionato dal fatto illecito dell’allievo a terzi e non anche nel caso in cui l’allievo abbia cagionato il danno a se stesso. 

È ovvio che, in caso di maggiore età dell’alunno, la responsabilità del presidio e del suo personale è e deve intendersi graduata e commisurata al grado di maturazione raggiunto da quest’ultimo in relazione alle circostanze del caso concreto.

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