I contratti di convivenza sono accordi con cui una coppia di fatto (sia eterosessuale che omosessuale), regolarmente registrata all’anagrafe del Comune di residenza, fissa le regole della propria convivenza.
Gli accordi possono riguardare esclusivamente gli aspetti patrimoniali della coppia, salvo alcuni specifici aspetti personali (quali la facoltà di assistenza reciproca in tutti i casi di malattia fisica o psichica o di compromissione della capacità di intendere e di volere di una delle parti, o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno).
Non esiste una tipologia standard di accordo di convivenza: esso deve essere redatto sulla base delle effettive esigenze della coppia. In generale, gli accordi possono disciplinare i più svariati aspetti patrimoniali, quali, ad esempio: il luogo nel quale i partners intendono stabilire la residenza comune; le modalità di partecipazione alle spese comuni (eventualmente anche attraverso lo svolgimento di attività lavorativa domestica); i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza (i conviventi hanno come regime patrimoniale la separazione dei beni, ma possono optare per il regime della comunione); le modalità di uso dell’abitazione comune; le modalità di contribuzione al mantenimento dei figli nati dalla coppia o dei figli del convivente.
L’accordo può disciplinare anche le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza.
Occorre ricordare che con la stipula di un contratto di convivenza sorgono veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti. Ciò significa che nel caso in cui uno dei due partners dovesse violare gli impegni assunti, l’altro avrà il diritto di agire per ottenere l’adempimento dell’accordo, oltre al risarcimento dei danni.
Il contratto di convivenza deve essere sottoscritto da entrambe le parti davanti ad un avvocato o ad un notaio che ne attesti la conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico.
Una volta stipulato il contratto, il professionista provvederà, entro i dieci giorni successivi, a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi affinché il contratto venga iscritto nei registri dell’anagrafe.
La modifica del contratto o la sua risoluzione deve anch’essa essere fatta in forma scritta tramite una scrittura privata o un atto pubblico.
La legge stabilisce che il contratto di convivenza si risolve per:
– accordo delle parti;
– recesso unilaterale (i partners possono riservarsi la facoltà di recesso, che potrà essere totalmente libero, subordinato al verificarsi di determinati eventi o condizioni, gratuito o essere subordinato al pagamento, all’altra parte, di un corrispettivo – c.d. multa penitenziale);
– matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
– morte di uno dei contraenti.