La legge 89/2001 (c.d. “Legge Pinto”) stabilisce che chi è stato parte di un processo di qualsiasi genere (civile, penale, amministrativo, ecc.) che si è protratto nel tempo per un periodo eccessivo (“irragionevole”), può ottenere il risarcimento del danno per l’ingiusta attesa, che consiste in una somma di denaro mediamente non inferiore a € 400,00 e non superiore a € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine “ragionevole”. La legge stabilisce altresì, per specifiche ipotesi, un importo maggiore o minore, che non può comunque superare il valore della causa o quello del diritto accertato dal giudice, se inferiore.
La durata “ragionevole” del processo è stabilita in tre anni per il primo grado del giudizio, due anni in secondo grado e un anno nel giudizio di legittimità. Per i procedimenti di esecuzione forzata e per le procedure concorsuali, i termini di ragionevole durata sono, rispettivamente, di tre e sei anni.
In deroga ai parametri appena richiamati, si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
Il diritto all’equa riparazione spetta a tutte le parti processuali, indipendentemente dall’esito della causa. Non può tuttavia essere concesso un indennizzo (art. 2, comma 2-quinquies, L. 24/03/2001, n. 89):
– in favore della parte soccombente condannata per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
– nel caso in cui il Giudice abbia accolto la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa a norma dell’art. 91, comma 1, c.p.c.;
– quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta formulata dal mediatore nel corso del procedimento di mediazione ex art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010;
– nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;
– quando l’imputato non ha depositato l’istanza di accelerazione del processo penale nei 30 giorni successivi al superamento dei termini ex art. 2-bis;
– in ogni caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato un’ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento;
– quando, per effetto del pregiudizio, la parte ha conseguito dei vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo.
La proposizione della domanda di equa riparazione è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti:
– irragionevole durata del processo;
– attuazione dei rimedi preventivi individuati all’art. 1-ter, L. 24/03/2001, n. 89;
– esistenza di un danno;
– nesso causale tra l’irragionevole durata del processo ed il danno.
La domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.
Per poter far valere il diritto all’equa riparazione occorre rivolgersi a un avvocato, che predisporrà un ricorso da presentare alla Corte di Appello territorialmente competente.
Il Presidente della Corte d’Appello o un diverso magistrato designato, deve pronunciarsi sulla domanda di equa riparazione entro il termine ordinatorio di 30 giorni dal deposito del ricorso.