Il coniuge non contraente può essere chiamato a rispondere in solido verso il terzo creditore delle obbligazioni contratte dall’altro coniuge nell’interesse della famiglia?

Rispondiamo tecnicamente a quest quesito.

La questione sollevata dal quesito ha dato origine, sia in dottrina che in giurisprudenza, a contrasti non ancora del tutto risolti e ciò in ragione della mancanza di una norma espressa sul punto.

La Cassazione, in linea di principio, ha negato che il coniuge non stipulante possa essere chiamato a rispondere in solido con il coniuge contraente per le obbligazioni assunte da quest’ultimo nei confronti dei terzi per soddisfare esigenze di carattere familiare. Limite invalicabile, il principio della relatività del contratto, sancito dal secondo comma dell’art. 1372 c.c., secondo il quale il contratto non produce effetti rispetto al terzo (coniuge non stipulante) se non nei casi previsti dalla legge.

E tuttavia non sono mancate decisioni che hanno affermato il vincolo solidale ricorrendo all’applicazione dei principi in tema di rappresentanza, apparenza giuridica e procura tacita. Sotto tale profilo, particolare interesse riveste il c. d. principio dell’apparenza del diritto che, nella vicenda negoziale, mira a tutelare il terzo in buona fede. Il principio di solidarietà, tuttavia, si è imposto sul principio della relatività del contratto in due pronunce rese dal Supremo Collegio, pronunce che è possibile associare avuto riguardo alla particolare natura dell’interesse che l’obbligazione assunta dal coniuge tende a salvaguardare.

In ambedue i casi, la Cassazione è chiamata ad interpretare l’ art. 147 c.c., il quale impone ai coniugi ( rectius , ai genitori) l’obbligo di mantenimento, istruzione ed educazione nei confronti dei figli. Nelle sentenze la posizione del giudice di legittimità è identica: l’obbligo sancito dalla norma, il quale, anche in tali casi, per essere effettivamente adempiuto, non può non riverberarsi nei rapporti esterni, postula, in caso di obbligazioni derivanti dal soddisfacimento di esigenze primarie della famiglia, una deroga al principio generale per cui, come si è detto, solo il coniuge che abbia personalmente stipulato l’obbligazione risponde del debito contratto.

La Corte, quindi, in presenza di valori di rango primario, quali la cura della salute di uno dei membri del nucleo familiare, riconosce il potere dell’uno e dell’altro coniuge di fronte ai terzi, in virtù di un mandato tacito, di compiere gli atti occorrenti e di assumere le correlative obbligazioni con effetti vincolanti per entrambi. Potere che si giustifica, sia in ragione della particolare natura dell’interesse oggetto di tutela (cfr. art. 32 Cost.), sia in ragione della esistenza di un interesse superiore della famiglia «come società naturale e fondamentale del vivere civile».

Secondo i giudici della Corte, al cospetto di tali interessi, anche il principio dell’autonomia contrattuale, sancito edittalmente dall’art. 1322 c.c., confermato dal secondo comma dell’art. 1372 c.c. e, in punto di responsabilità, ribadito dall’art. 2740 c.c., non può che cedere, tollerando una giustificata quanto ragionevole compressione.

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